Una delle novità introdotte dalla legge di Riforma del Condominio (legge n. 220/2012) è la possibilità per l’assemblea condominiale di deliberare l’attivazione di un sito internet condominiale.
Non che prima non fosse possibile, ma la legge n. 220 ha delineato con chiarezza i contorni di questa fattispecie.
Nello specifico l’art. 71-ter recita: “Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore condominio Ferrara è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condòmini”.
Come funziona il sito internet del condominio?
Il sito web del condominio verrà gestito dall’amministratore che inserirà soltanto i documenti stabiliti attraverso la delibera assembleare di attivazione.
Così, ad esempio, l’assemblea può limitare la presenza ai soli verbali oppure estenderlo alle fatture, oppure ancora a tutti i documenti d’interesse dei condòmini specificamente individuati dal codice civile.
Le spese relative al sito internet devono essere ripartite tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo. Ciò vuol dire che il costo del sito dev’essere pagato dai proprietari e non dagli inquilini.